10/03/2010
DOMANDA DI ADESIONE
DOMANDA DI ADESIONE ASSOCIAZIONE DIPENDENTI CARTIERA LUCCHESE
Al Consiglio di Amministrazione dell’Associazione Dipendenti Cartiera Lucchese
Il sottoscritto …………………………………………................., nato a …………………………………………...........................
il……………………………….., residente a………………………………………………………….................................................
indirizzo …………………………………………………………………………………………………….........................., n°................
telefono …………............................, e-mail ……………………………………........................................................
in qualità di dipendente della Cartiera Lucchese chiedo di essere ammesso come socio all’Associazione Dipendenti Cartiera Lucchese.
Dichiaro di condividere e accettare le finalità e le norme che lo regolano.
Autorizzo la Cartiera Lucchese a detrarre dalla mia busta paga la quota d’iscrizione di 10,00€ e dalla 13° mensilità la quota annuale di adesione di 10,00€.
L’autorizzazione è da intendersi a tempo indeterminato salvo mie future e diverse disposizioni.
In fede
data…………………………………................. Firma ………………………………….............................
“Informativa sul trattamento dei dati personali e formula di consenso”
(Legge n. 196/2003 )
Ti informiamo che la Legge n. 196/2003 prevede che chiunque fornisca dati riferiti a se stesso riceva una serie di informazioni sul trattamento dei dati stessi e che sia messo in condizione di manifestare il proprio consenso. La Legge prescrive che il trattamento sia improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tuteli la sua riservatezza e i suoi diritti.
Pertanto ai sensi della Legge n. 196/2003, rendiamo noto che:
a) i tuoi dati sono conservati nel nostro archivio e saranno utilizzati al solo scopo di creare un registro degli aderenti all’Associazione e per tenere informati i soci;
b) i dati saranno comunicati all’azienda;
c) i dati non saranno comunicati ad altri soggetti diversi tra quelli previsti alla lettera b).
Ti informiamo, inoltre, che tu potrai esercitare tutti i diritti previsti dalla Legge n. 196/2003: in particolare il diritto di conoscere i dati, farli aggiornare, integrare, modificare, cancellare od opporsi al loro utilizzo, se trattati in violazione della Legge.
Titolare del trattamento è il Consiglio di Amministrazione dell’Associazione. nella persona del Segretario.
Dopo aver preso atto dell’informativa, delle sue modalità e finalità do il consenso al trattamento dei dati personali come sopra indicato.
data.................................................... Firma……………………………………………………………….
Note:
La domanda è da riconsegnare compilata in ogni sua parte ad uno dei componenti della commissione o al centralino.
I dati anagrafici sono obbligatori, il numero di telefono è facoltativo, l’e-mail ci è utile per inviarvi notizie sull’Associazione più facilmente.
Senza il consenso al trattamento dei dati personali la domanda non può essere accettata.
Non scrivere nel riquadro sottostante
Per accettazione:
data.................................................... Il Segretario……………………………………...............
13:55
Scritto da: tivendocasa
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REGOLAMENTO-Allegato A Prestazioni
Associazione dipendenti Cartiera Lucchese
ALLEGATO “A” DEL REGOLAMENTO APPLICATIVO
Art. 1 Modalità di calcolo delle prestazioni
1.1 Morte del socio
Agli aventi diritto, come da art. 2.2 del Regolamento Applicativo spetta un indennizzo che sarà proporzionale al numero dei componenti il nucleo familiare.
Prestazioni:
- Coniuge 2000,00€
- Coniuge in gravidanza 3000,00€
- Figlio minorenne 1000,00€
- Figlio maggiorenne 500,00€
Nel caso il figlio rimanga orfano si applica un coefficiente moltiplicatore uguale a 2.
1.2 Invalidità permanente
Si intende per invalidità permanente l’impossibilità a lavorare certificata dagli enti preposti.
Agli aventi diritto spetta un indennizzo calcolato come al punto 1.1.
1.3 Periodi di aspettativa
In caso che il socio debba ricorrere a periodi di aspettativa (quindi con carenza di retribuzione e ad esaurimento, ferie, congedi parentali, etc.), in relazione a malattie gravi o incidenti, per se o per i componenti il nucleo familiare, l’indennizzo sarà di 800,00€ mensili da un minimo di un mese ad un massimo di quattro mensilità.
1.4 Periodi eccedenti la copertura retributiva mutualistica
In caso che il socio debba ricorrere a periodi eccedenti la copertura mutualistica (quindi con carenza di retribuzione ed esaurite, ferie, etc.) l’indennizzo sarà di 800,00€ mensili da un minimo di un mese ad un massimo di quattro mensilità.
1.5 Morte del coniuge o di un figlio
Si interviene con la somma di 2000,00€ a sostegno delle spese funerarie.
Art. 2 Garanzia delle prestazioni
2.1 Garanzia delle prestazioni
Vista la gioventù dell’Associazione e per sua natura, non è possibile garantire costantemente ed equamente l’accesso ai benefici ma solo fino a disponibilità.
Non è consentito agli amministratori, in nessun caso, gestire l’Associazione in debito.
2.2 Modello di gestione e linee guida
Sarà compito del Cda variare i coefficienti di calcolo delle prestazioni in funzione delle disponibilità e del progredire del capitale cercando di migliorare le prestazioni in progressione.
13:54
Scritto da: tivendocasa
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REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE
Associazione Dipendenti Cartiera Lucchese
REGOLAMENTO APPLICATIVO
Approvato dall’assemblea straordinaria del 21 novembre 2006
Art. 1 Ammissione dei soci
1.1 Ammissione dei soci
Possono chiedere l’ammissione all’Associazione, tutti i dipendenti della Cartiera Lucchese purché abbiano compiuto l’età di 18 anni e non abbiano superato l’età di 65 anni.
1.2 Domanda e quota di ammissione
Per l’ammissione all’Associazione, l’aspirante socio dovrà sia sottoscrivere la domanda di ammissione con relativo impegno a pagare i contributi associativi, sia versare contestualmente la quota di iscrizione una tantum nella misura che verrà stabilita dal Cda.
1.2 Libro dei soci
Il Cda, se accetta la domanda di ammissione, iscriverà il nome del nuovo socio nel libro dei soci dell’Associazione, la conferma sarà data dalla relativa detrazione dalla busta paga.
Se il Cda non accetta la domanda l’aspirante socio può ricorrere al tribunale che decide con lodo inappellabile e non impugnabile.
1.4 Decorrenza della data d’iscrizione
La data d’iscrizione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stato pagato il primo contributo associativo (quota d’iscrizione); da tale data si presume di diritto la conoscenza da parte del nuovo socio delle norme dello Statuto e del Regolamento applicativo, compresi i relativi allegati.
1.5 Recesso da socio
Il socio receduto non ha diritto alla restituzione di alcun fondo sociale.
Art. 2 Aventi diritto
2.1 Diritto al sussidio
Tale diritto matura dopo sei mesi dalla data di iscrizione. Fa fede l’accettazione da parte del Cda.
2.2 Definizione aventi diritto
Sono aventi diritto del socio i seguenti componenti del nucleo familiare:
a) il coniuge riconosciuto tale dallo Stato italiano o la persona che vive sotto lo stesso tetto more uxorio con il socio purché sia il socio che la persona convivente siano celibi, nubili o liberi di stato. Di tale stato more uxorio deve essere data tassativamente comunicazione all’Associazione con lettera raccomandata, producendo dichiarazione congiunta pro veritate di more uxorio e allegando un certificato di residenza di entrambi. Il diritto ai sussidi e ai servizi del convivente more uxorio decorre 180 giorni dopo la comunicazione di cui sopra.
All’uopo fa fede la data del timbro postale della lettera raccomandata.
b) I figli e, se affidati con provvedimento dell’Autorità giudiziaria, i nipoti in linea retta, i fratelli, le sorelle, nel periodo intercorrente dal trentesimo giorno di età fino al compimento del venticinquesimo anno, nonché quelli con età superiore se permanentemente inabili al lavoro e/o non percettori di reddito.
2.3 Estinzione del rapporto con il socio
Il rapporto tra l‘Associazione si estingue a tutti gli effetti con la cessazione del rapporto di lavoro, con il suo recesso ovvero con l’esclusione o la decadenza da tale qualifica.
2.4 Nucleo familiare con più di un socio
Qualora nello stesso nucleo familiare vi sia più di un socio, il diritto ai sussidi e ai servizi a favore degli aventi diritto viene corrisposto a uno solo dei soci, seppur nella prestazione economicamente più favorevole.
In questa fattispecie il socio non è un avente diritto dell’altro in deroga ai principi generali del presente Regolamento.
Art. 3 Contributi associativi
3.1 Contributo base
Con la sottoscrizione della domanda di ammissione, il socio si impegna a versare il contributo annuo, secondo le disposizioni del Cda.
L’adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno ove non intervenga revoca per iscritto entro la data del 31 ottobre a mezzo lettera semplice alla sede della Associazione.
3.2 Valori delle prestazioni erogate
I sussidi e i servizi erogati se difformi dallo statuto o dal regolamento e allegati devono essere sempre deliberati e ratificati dall’Assemblea dei soci e sono specificati nei rispettivi allegati al Regolamento applicativo dello Statuto dell’Associazione per ogni singola prestazione.
3.3 Pagamento dei contributi associativi
Il pagamento dei contributi associativi può essere effettuato mediante sottoscrizione di apposita delega da parte del socio, lavoratore dipendente che abbia sottoscritto con l’Associazione uno specifico accordo per la trattenuta in busta paga dei contributi associativi;
3.4 Ritardo nel pagamento dei contributi associativi
L’Associazione non è tenuta ad avvisare i soci di eventuali ritardi nel pagamento dei contributi associativi.
3.7 Conservazione delle ricevute
Tutte le ricevute dei versamenti dei contributi associativi (fa fede la busta paga) dovranno essere conservate dal socio a comprova dei pagamenti effettuati entro il termine di prescrizione di cinque anni.
Art. 4 Diritti e doveri del socio
4.1 Conoscenza dello Statuto e del Regolamento applicativo
Il socio deve attenersi scrupolosamente a tutte le norme e prescrizioni contenute nello Statuto sociale e nel suo Regolamento applicativo, comprensivo degli allegati da ritenersi essenziali anche se nel tempo subiranno modifiche, nonché a tutte le delibere regolarmente assunte dagli organi statutari.
All’atto della domanda, l’aspirante socio si impegna a prendere conoscenza delle norme contenute nello Statuto sociale, nel Regolamento applicativo vigente e nei relativi allegati.
4.2 Obbligo di notifica dati
Al fine di poter godere dei diritti ai sussidi e ai servizi per i loro aventi diritto, tutti i soci devono necessariamente notificare, all’atto dell’iscrizione, la propria residenza, luogo e data di nascita.
Nel caso di variazione della residenza, il socio dovrà avvisare l’associazione pena la decadenza dal diritto ai sussidi.
L’Associazione si riserva il diritto di poter richiedere, in ogni circostanza, la presentazione dello stato di famiglia anagrafico.
4.3 Trattamento dei dati personali (D.lg. 196/2003)
Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio, preso atto dell’informativa fornita dall’Associazione ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni, esprime il consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali secondo quanto riportato nella stessa informativa.
Il consenso è in particolare reso con riferimento alle comunicazioni dell’Associazione nei confronti di propri consulenti e/o soggetti esterni con specifici incarichi per conto del Sodalizio; Soggetti e Enti aventi finalità mutualistiche o sociali o culturali, comunque per scopi di solidarietà;
Il consenso è pure reso con riguardo all’acquisizione dei dati sensibili e di quelli connessi alla salute, necessari per la valutazione delle domande di sussidio(diagnosi, prescrizione medica, fotocopia della cartella clinica, ecc…).
4.4 Termini di presentazione della domanda di sussidio
Tutti i sussidi vengono erogati esclusivamente per richiesta del socio o familiare erede direttamente interessato, che deve pervenire all’Associazione nel termine tassativo e perentorio di 180 giorni dalla fine dell’evento che dà titolo al sussidio. In analogia con l’articolo 2952 del Codice civile(*) oltre tale termine, il diritto al sussidio si intende estinto per decadenza maturata per tacita rinuncia da parte degli interessati.
4.5 Documentazione richiesta per la domanda di sussidio
L’Associazione stabilisce nel rispetto dello Statuto sociale e del Regolamento applicativo la documentazione necessaria da produrre a supporto di ciascuna domanda di sussidio.
Il socio, con la domanda di ammissione, prende coscienza che l’Associazione può richiedergli tutta la documentazione, anche antecedente la domanda di ammissione, che ritiene opportuna a conferma della validità del sussidio o servizio richiesto. Tale documentazione può essere richiesta anche d’iniziativa dall’Associazione agli enti competenti.
La mancata o incompleta presentazione della documentazione comporta la decadenza dal diritto al sussidio, qualora la documentazione medesima non venga presentata entro 180 giorni dalla presentazione della domanda di sussidio.
4.6 Esclusione di responsabilità dell’Associazione per prestazioni erogate presso strutture e/o da professionisti convenzionati.
È da ritenersi esclusa ogni responsabilità anche indiretta, a qualsiasi titolo nessuno escluso, dell’Associazione per eventuali danni arrecati al socio e/o ai propri aventi diritto a seguito delle prestazioni (in particolare quelle sanitarie e legali) erogate presso strutture o da professionisti convenzionati con l’Associazione medesima.
Art. 5 Modifiche deliberate dal Consiglio di amministrazione
Il Cda nei casi di particolare necessità può deliberare modifiche al Regolamento applicativo e ai suoi allegati, con l’obbligo di portare a ratifica tali modifiche alla prima Assemblea dei soci.
(*) Art. 2952. Prescrizione in materia di assicurazione.
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. (1)
Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.
Comma così sostituito dal D.L. 28 agosto 2008, n. 134.
13:52
Scritto da: tivendocasa
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